Italian Court dismisses criminal appeals for illegal drug possession as fact-based complaints lacking critical legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Mohamed Belaazize and Mouhcine El Attari inadmissible. The defendants challenged their conviction for possessing over 1000kg of cocaine, arguing against the sentencing and factual findings. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts rather than critical legal arguments required for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals must be based on critical legal analysis of the decision's arguments, not merely on factual complaints or disputes regarding the sanction, which are justified by the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELAAZIZE MOHAMED nato il 24/04/1979 EL ATTARI MOUHCINE nato il 22/06/1978 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati BELAAZIZE Mohamed e EL ATTARI Mouhcine hanno proposto ricorsi, con distinti atti e proprio difehsore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale di Bergamo di condanna dei predetti per detenzione illecita in concorso di gr. 1024 lordi di cocaina.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente G briella Cappello Francesco M Ciampi FDEPOSITATA IN i