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Ordinanza — n. 31754/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for illegal drug possession as fact-based complaints lacking critical legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31754/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Mohamed Belaazize and Mouhcine El Attari inadmissible. The defendants challenged their conviction for possessing over 1000kg of cocaine, arguing against the sentencing and factual findings. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts rather than critical legal arguments required for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals must be based on critical legal analysis of the decision's arguments, not merely on factual complaints or disputes regarding the sanction, which are justified by the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual complaints vs legal arguments illegal drug possession Code of Criminal Procedure critical legal analysis requirement sentencing review standards Cassazione Roma attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
art. 133 cod. pen
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv.
sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.
sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013
268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv.
sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010
248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELAAZIZE MOHAMED nato il 24/04/1979 EL ATTARI MOUHCINE nato il 22/06/1978 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati BELAAZIZE Mohamed e EL ATTARI Mouhcine hanno proposto ricorsi, con distinti atti e proprio difehsore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale di Bergamo di condanna dei predetti per detenzione illecita in concorso di gr. 1024 lordi di cocaina.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente G briella Cappello Francesco M Ciampi FDEPOSITATA IN i