Ordinanza — n. 31752/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAKKALI MUSTAPHA nato il 05/05/1975 IGAZZARN MOHAMMED nato il 07/07/1978 EL GHAZI MOHAMED nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione n---, 1. El Ghazi Mohampied, Bakkali Mustapha e Igazzarn Mohammed hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Brescia in data 11 marzo 2013 in relazione ai seguenti reati:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.2•1294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Con riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, giova rammentare che tale misura obbligatoria, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere applicata con la sentenza di condanna. Il giudice di merito ha peraltro effettuato, nel rispetto della statuizione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n.58 del 20 febbraio 1995, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale degli imputati (pagg.28 e 30).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAKKALI MUSTAPHA nato il 05/05/1975 IGAZZARN MOHAMMED nato il 07/07/1978 EL GHAZI MOHAMED nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione n---, 1. El Ghazi Mohampied, Bakkali Mustapha e Igazzarn Mohammed hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Brescia in data 11 marzo 2013 in relazione ai seguenti reati:
El Ghazi Mohammed reato di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo a) commesso in Ghedi, Leno, Manerbio e località limitrofe dal 19 settembre 2003 al 7 ottobre 2003 e di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. commesso in vari comuni della provincia di Brescia dal 19 settembre 2003 al 7 ottobre 2003; Bakkali Mustapha reato di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. commesso in vari comuni della provincia di Brescia dal 24 febbraio 2004 al 3 aprile 2004 (capo t); Igazzarn Mohammed reato di cui agli artt..81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 T.U.
Stup. commesso in vari comuni della provincia di Brescia dal 10 marzo 2004 al 3 aprile 2004 (capo u);
2. El Ghazi Mohanned deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un vincolo associativo ed all'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale, essendovi prova certa del fatto che due dei tre coimputati non si conoscessero personalmente in quanto il ricorrente intratteneva rapporti del tutto distinti con i due uomini ritenuti suoi sodali. Bakkali Mustapha e Igazzarn Mohammed deducono, con unico motivo, difetto di motivazione della sentenza sul punto in cui è stata esclusa l'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup., ignorando le emergenze istruttorie attestanti la scarsa qualità dello stupefacente o le reiterate richieste di sostanza da parte di clienti per uso personale, sul punto in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche senza differenziare le posizioni dei singoli imputati, sul punto in cui sono state negate la riduzione della pena a Bakkali e la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato ad entrambi.
3. I ricorsi sono inammissibili. La censura svolta da El Ghazi Mohamed, che contesta nella sola rubrica del motivo la riconosciuta posizione apicale limitandosi poi a sviluppare il solo tema dell'insussistenza del numero minimo di sodali, risulta meramente reiterativa di analogo motivo di appello e trascura di confrontarsi, se non mediante richiamo parcellizzato ad alcuni passi, con la congrua motivazione offerta alle pagg.23-25 della sentenza impugnata. Con riguardo alle censure svolte da Bakkali Mustapha e Igazzarn Mohammed, va considerato che la motivazione offerta dai giudici di merito alle pagg.26 (importazione e rivendita di ingenti quantitativi di cocaina nell'ordine di chilogrammi) e 28 (reiterate e sistematiche cessioni di quantitativi non irrisori di cocaina) con riguardo alle rispettive condotte risulta pienamente congrua e conforme ai princìpi espressi, recentemente, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.
U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Occorre inoltre ricordare, in merito alle censure concernenti le circostanze attenuanti generiche, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301;
Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.2•1294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Con riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, giova rammentare che tale misura obbligatoria, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere applicata con la sentenza di condanna. Il giudice di merito ha peraltro effettuato, nel rispetto della statuizione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n.58 del 20 febbraio 1995, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale degli imputati (pagg.28 e 30).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 l