Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31750/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31750/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31750/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITTO ENRICO nato a NAPOLI il 28/05/1998 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Petitto Enrico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 5 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.,309 commesso in Napoli il 4 agosto 2020 con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup. attenuata ai sensi dell'art.62, comma 1 n.4, cod. pen. sul presupposto della disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31750/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pag.5-6 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale azione di responsabilità gravi addebiti penali risposta alla petizione difesa penale circostanza attenuante
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITTO ENRICO nato a NAPOLI il 28/05/1998 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Petitto Enrico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 5 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.,309 commesso in Napoli il 4 agosto 2020 con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, T.U. Stup. attenuata ai sensi dell'art.62, comma 1 n.4, cod. pen. sul presupposto della disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pag.5-6 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con singole locuzioni della motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 14 luglio 2021 Il C gliere estensore Il Preitlnte uge ia errao Francesco ria Ciampi ìDEPOSÌ TATA