Ordinanza — n. 31749/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/07/1994 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CIRILLO Giuseppe, con propri difensori, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 116 c. 15 e 17 codice strada con la recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato CIRILLO Giuseppe, con propri difensori, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 116 c. 15 e 17 codice strada con la recidiva.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/07/1994 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CIRILLO Giuseppe, con propri difensori, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 116 c. 15 e 17 codice strada con la recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria ampi ti> tDEPO