Ordinanza — n. 31748/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI ALFREDO nato a NAPOLI il 07/08/1975 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI - svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ANTONUCCI Alfredo, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 5, 43 di cocaina occultata all'interno del camino della propria abitazione, unitamente a gr. 108,71, 26,27 e 15,78 di hashish).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31748/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ANTONUCCI Alfredo, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 5, 43 di cocaina occultata all'interno del camino della propria abitazione, unitamente a gr. 108,71, 26,27 e 15,78 di hashish).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI ALFREDO nato a NAPOLI il 07/08/1975 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI - svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ANTONUCCI Alfredo, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 5, 43 di cocaina occultata all'interno del camino della propria abitazione, unitamente a gr. 108,71, 26,27 e 15,78 di hashish).
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Questa Corte di legittimità ha già precisato che la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma sopra richiamata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, a eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.
Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio, frutto dell'accordo ratificato dal giudice, o ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delig ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). ,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco MarØCiampi ?.E2E-P' OSITA"I'A IN CANCELLERIA 2 I 3