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Ordinanza — n. 31747/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31747/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alboretti inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised grievances regarding sentencing and the balance between generic and recidivist offenses without providing the necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the arguments failed to demonstrate a violation of law or a flaw in the qualification of the criminal acts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 73, c.1, D.P.R. 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grievances in fact rather than a critical analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis required grievances in fact sentencing reduction drug trafficking quantity imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 73, c.1, D.P.R. 309/90
L'imputato ALBORETTI Antonio, con propri difensori, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale di Napoli Nord, ha ridotto la pena inflitta per più ipotesi in continuazione ai sensi dell'art. 73, c.1, d.P.R. 309/90.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Natia e altri
sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Natia e altri, Rv.
sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli
sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv.
sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro
sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBORETTI ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 03/08/1976 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ALBORETTI Antonio, con propri difensori, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale di Napoli Nord, ha ridotto la pena inflitta per più ipotesi in continuazione ai sensi dell'art. 73, c.1, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), anche con riferimento al giudizio di bilanciamento, rispetto al quale, la invocata prevalenza delle generiche sulla recidiva è stata rigettata alla stregua della considerazione che l'imputato aveva ammesso solo ciò che risultava incontrovertibilmente accertato all'atto dell'arresto e del sequestro.

Né si rinviene alcuna violazione di legge o vizio motivazionale quanto al giudizio relativo alla qualificazione giuridica delle condotte, gli argomenti svolti nella sentenza apparendo del tutto coerenti con i principi più volte affermati in sede di legittimità. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche in caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (cfr. sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Natia e altri, Rv. 270767) e precisato che, a tal fine, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) [cfr. sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562], dovendo poi fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa) [cfr. sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro, Rv. 273823].

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco Mari lampi 2 te,eeear