Ordinanza — n. 31746/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUTALEB ZOHEIR nato il 23/06/1973 EKOHJOMAH ORIBABOR PATRICIA nato il 10/05/1964 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Boutaleb Zoheir (C.U.I. 01DR33M) ed Ekohjomah Oribabor Patricia (C.U.I. 05VYK7X) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 23 gennaio 2020 in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso da entrambi (capo A), di cui agli artt.61 n.2 e 337 cod. pen. commesso da Boutaleb (capo B) e di cui agli artt.582, 585, comma 1, 576 n.1 e 61 n.5 cod. pen. commesso da Boutaleb (capo C), in Napoli il 10 luglio 2019 con recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 31746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 25619701). A ciò si aggiunga che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la riduzione della pena e che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato, ritenendoli non dirimenti a fronte dell'ultroneità della confessione in presenza di prova evidente e dei precedenti specifici degli imputati, tutti gli argomenti svolti dalla difesa. Il ricorrente Boutaleb contesta la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dell'imputato a fronte delle modalità del fatto e del precedente specifico.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUTALEB ZOHEIR nato il 23/06/1973 EKOHJOMAH ORIBABOR PATRICIA nato il 10/05/1964 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Boutaleb Zoheir (C.U.I. 01DR33M) ed Ekohjomah Oribabor Patricia (C.U.I. 05VYK7X) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 23 gennaio 2020 in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso da entrambi (capo A), di cui agli artt.61 n.2 e 337 cod. pen. commesso da Boutaleb (capo B) e di cui agli artt.582, 585, comma 1, 576 n.1 e 61 n.5 cod. pen. commesso da Boutaleb (capo C), in Napoli il 10 luglio 2019 con recidiva.
L'esponente Boutaleb deduce, con un primo 'motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.99 cod. pen. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare attentamente la gravità dell'illecito in relazione alla maggiore attitudine a delinquere del reo, riconoscendo la recidiva sulla base della sola omogeneità delle norme violate oltre dieci anni prima; con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen. per avere la Corte territoriale svalutato il comportamento collaborativo dell'imputato, indice di resipiscenza L'esponente Ekohjonnah deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul punto relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. I ricorsi sono inammissibili. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/201:3, Viale, Rv. 25620101;
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Occorre inoltre ricordare, in merito alle censure concernenti le circostanze attenuanti generiche, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301;
Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 25619701). A ciò si aggiunga che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la riduzione della pena e che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato, ritenendoli non dirimenti a fronte dell'ultroneità della confessione in presenza di prova evidente e dei precedenti specifici degli imputati, tutti gli argomenti svolti dalla difesa. Il ricorrente Boutaleb contesta la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dell'imputato a fronte delle modalità del fatto e del precedente specifico.
Ma si tratta di motivazione in- # linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001) in base al quale sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 l; tensore Il