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Ordinanza — n. 31745/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVARI MOHAMED nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ayari Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 12 marzo 2019 in ordine al reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in San Giovanni Lupatoto fino al 6 giugno 2015 (capo A) ed in ordine al reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup. commesso in San Giovanni Lupatoto fino ad epoca precedente e prossima al 29 maggio 2015. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa una censura non sottoposta all'esame del giudice di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Parole chiave

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difetto di motivazione mancata prova di parzialità facoltà di astenersi dal testimoniare corresponsabilità della vittima apprezzamento arbitrario delle prove nonostante le contrarie riserve mediche
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVARI MOHAMED nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ayari Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 12 marzo 2019 in ordine al reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in San Giovanni Lupatoto fino al 6 giugno 2015 (capo A) ed in ordine al reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup. commesso in San Giovanni Lupatoto fino ad epoca precedente e prossima al 29 maggio 2015. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa una censura non sottoposta all'esame del giudice di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 estensore Il P ente e ao Franceso111aria Cia