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Ordinanza — n. 31744/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based complaints lacking critical legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31744/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Marco Svezia, challenged a partial reform of his sentence regarding drug and arms offenses, arguing against the appellate court's favorable re-evaluation. The court rejected the appeal because the grievances were based on factual disputes rather than a necessary critical analysis of the legal arguments supporting the decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Appeals must be based on legal errors, not mere factual complaints lacking critical analysis of the decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual grievances critical legal analysis Code of Criminal Procedure sentencing reform traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016
sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016
sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013
sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVEZIA MARCO nato a ROMA il 12/04/1962 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato SVEZIA Marco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più reati (in materia di droga, armi e ricettazione), rideterminando favorevolmente la pena.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 dei 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari 2iampi t DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 AGO 2021 FuN.7.Tn