Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based complaints lacking critical legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Marco Svezia, challenged a partial reform of his sentence regarding drug and arms offenses, arguing against the appellate court's favorable re-evaluation. The court rejected the appeal because the grievances were based on factual disputes rather than a necessary critical analysis of the legal arguments supporting the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Appeals must be based on legal errors, not mere factual complaints lacking critical analysis of the decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVEZIA MARCO nato a ROMA il 12/04/1962 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato SVEZIA Marco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più reati (in materia di droga, armi e ricettazione), rideterminando favorevolmente la pena.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 dei 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari 2iampi t DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 AGO 2021 FuN.7.Tn