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Ordinanza — n. 31743/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for non-justifiable procedural argument regarding recidivism conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kaja Hegert inadmissible without formalities. Hegert challenged a first-instance sentence applying recidivism provisions, arguing the court failed to evaluate specific conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the argument was non-justifiable under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, as it contested a sentencing application rather than a substantive conviction.

Regesto Legislator

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Art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing application is inadmissible if the grounds contest the application of recidivism conditions without being justifiable under procedural rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing application recidivism conditions non-justifiable argument procedural inadmissibility guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c.
Art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 444 cod. proc. pen.
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art.
Art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen.
pen., non deducibilie ai sensi dell'art. 448 co.
Art. 1, c. 50, della legge 103/2017
(inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA HEGERT nato il 23/04/1991 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato KAJA Hegert ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per i reati di cui all'art. 186, 187 e 116, con recidiva, codice strada.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria ' tipn fe-12-2) MEPOsi „. ATA ri IN cANc I 13AG0 202 7 ii,FuNzi