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Ordinanza — n. 31742/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because retrial sentence must follow new statutory minimums without automatic prior calculation transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31742/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that a retrial sentence must strictly adhere to newly established statutory minimums. The appellant argued for a proportional adjustment based on the old sentencing framework, but the court held that the new law's lower minimums superseded previous calculations. Consequently, the appellate court's determination within the new legal limits was upheld, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A retrial judgment must be determined according to current statutory limits, and the judge is not bound to mechanically transpose the reasoning or calculations of the prior judgment.

Parole chiave

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retrial sentencing statutory minimums cassation inadmissibility sentencing guidelines legal certainty proportional reduction judicial discretion responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
40 del 23 febbraio 2019, depositata il giorno 8 marzo 2019, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni.
Art. 111 Cost.
art. 111 Cost
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 40 del 23 febbraio 2019
Corte Cost. n. 136 del 3/07/1972
Corte Cost. n. 21 del 19/01/1982
Corte Cost. n. 294 del 26/06/1995
Sez. 2, n. 41461 del 6/10/2004, Guerrieri
Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Mentonis
Quanto al criterio da seguire nella determinazione della pena, come precisato in una precedente pronuncia di questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Mentonis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIEMMA CARMELA nato a ACERRA il 21/03/1972 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Riemma Carmela ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale, a seguito di annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio da parte della Corte di Cassazione (sent. n.42778/2019), in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma in data 13 marzo 2007, la pena è stata rideterminata in anni sette di reclusione ed euro 50.000,00 di multa.

Si tratta di imputazione per illecita importazione di gr.645,3 di cocaina commessa in Fiumicino il 23 marzo 2000. Si censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale. Il ricorso è inammissibile. Considerazione preliminare è che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza in precedenza pronunciata dalla Corte di Appello era intervenuto in ragione della sopravvenuta sentenza n. 40 del 23 febbraio 2019, depositata il giorno 8 marzo 2019, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni.

Occorre ricordare che la sentenza pronunciata dal giudice di merito in fase di rinvio, secondo l'art.628, comma 2, cod.proc.pen., può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione, ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte. Tale norma è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell'accertamento definitivo che, realizzando l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale, mostrandosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Corte Cost. n.136 del 3/07/1972, n.21 del 19/01/1982, n.294 del 26/06/1995).

La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez.2, n.41461 del 6/10/2004, Guerrieri, Rv.230578). La sentenza impugnata risulta essersi uniformata al principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice, avendo determinato la sanzione entro i nuovi limiti edittali. Quanto al criterio da seguire nella determinazione della pena, come precisato in una precedente pronuncia di questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Mentonis, Rv. 265209), in linea di massima, la precedente decisione del giudice di merito non comporta un automatico obbligo di trasposizione dei criteri utilizzati in base alla previgente normativa nel nuovo giudizio di determinazione della pena.

La formazione del giudicato interno avviene infatti con riferimento alle statuizioni e non alle motivazioni che le fondano; dette motivazioni non possono, dunque, vincolare il giudice dell'appello o del rinvio anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Ne consegue che la sopravvenuta modifica della pena edittale non comporta le conseguenze invocate dal ricorrente. In particolare, non comporta una riproduzione aritmetica o percentualistica delle pene inflitte in base al precedente assetto sanzionatorio. Il giudice di appello e quello di rinvio, quando si trovino in presenza di una sentenza pronunziata prima dell'innovazione, vengono rimessi nella piena facoltà di rideterminare la pena in base ai nuovi criteri sanzionatori e hanno il solo obbligo di irrogarla nell'ambito della nuova cornice edittale e secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 14 luglio 2021 Il Presidente Frances