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Ordinanza — n. 31741/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31741/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31741/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGBO LINUS nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Elato avviso alle partii, udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Mogbo Linus ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Fiumicino il 22 dicembre 2019. L'esponente lamenta vizio di motivazione in merito all'insussistenza di condizioni per giungere al proscioglimento, alla validità del consenso, alla legalità della pena.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mogbo Linus ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Fiumicino il 22 dicembre 2019. L'esponente lamenta vizio di motivazione in merito all'insussistenza di condizioni per giungere al proscioglimento, alla validità del consenso, alla legalità della pena.

Parole chiave

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testimonianza inattendibile gravi addebiti penali istruzione penale per appropriazione indebita verdetto di colpevolezza accertamento inesatto dei fatti azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice dì secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGBO LINUS nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Elato avviso alle partii, udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Mogbo Linus ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Fiumicino il 22 dicembre 2019. L'esponente lamenta vizio di motivazione in merito all'insussistenza di condizioni per giungere al proscioglimento, alla validità del consenso, alla legalità della pena.

2. Si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103, A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice dì secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 l glio 2021 Il Presi 4/E Franc