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Ordinanza — n. 31737/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31737/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA GIOVANNI nato a MONTESARCHIO il 24/04/1971 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIga.to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO # • Motivi della decisione 1. Testa Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena in ordine al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nella forma consumata e tentata commesso in più occasioni in San Felice a Cancello il 9 gennaio 2018, il 12 gennaio 2018, a Giugliano in Campania il 17 gennaio 2018 e San Felice a Cancello il 18 gennaio 2018, in San Felice a Cancello il 3 febbraio 2018. L'esponente lamenta , con un primo motivo, vizio di motivazione in merito all'insussistenza di condizioni per giungere al proscioglimento; con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla congruità della pena.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31737/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

Parole chiave

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responsabilità dell'architetto contravvenzione per violazione edilizia vizio di costruzione controllo dei lavori costruzioni non autorizzate nozione di opera

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA GIOVANNI nato a MONTESARCHIO il 24/04/1971 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIga.to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO # • Motivi della decisione 1. Testa Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena in ordine al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nella forma consumata e tentata commesso in più occasioni in San Felice a Cancello il 9 gennaio 2018, il 12 gennaio 2018, a Giugliano in Campania il 17 gennaio 2018 e San Felice a Cancello il 18 gennaio 2018, in San Felice a Cancello il 3 febbraio 2018. L'esponente lamenta , con un primo motivo, vizio di motivazione in merito all'insussistenza di condizioni per giungere al proscioglimento; con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed alla congruità della pena.

2. Si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 3099C) del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 lu hilo 2021 :DEPOSITAT A igl er estensore Il President CANCELLERIA o Frances