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Ordinanza — n. 31736/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31736/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31736/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE MOHAMMED nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato AMINE Mohammed, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Treviso di condanna del predetto per spaccio continuato di sostanze stupefacenti (del tipo eroina e in un caso anche di hashish).

Regesto Legislator

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art. 86 d.P.R. 309/90, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31736/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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sostanze soggette a restrizione pericolo di traffico di stupefacenti allontanamento malgrado rischio di persecuzione traffico qualificato di eroina introduzione di nuove restrizioni minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 86 d.P.R. 309/90
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE MOHAMMED nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato AMINE Mohammed, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Treviso di condanna del predetto per spaccio continuato di sostanze stupefacenti (del tipo eroina e in un caso anche di hashish).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì rilevandosi che il primo motivo, riguardante il diniego delle generiche, non è neppure deducibile poiché non ha costituito oggetto di apposita doglianza nel gravame di merito; e la censura inerente all'applicazione della misura di sicurezza è del tutto generica e non è stata preceduta da un effettivo confronto con le ragioni della decisione (cfr., sui presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90, sez. 4 n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378; sez.

F. n. 35432 del 14/8/2013, Weng e altri, v. 255815).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente