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Ordinanza — n. 31735/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31735/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31735/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE VINCENZO nato a NAPOLI il 21/10/1987 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CARDONE Vincenzo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4 e art. 80, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 19502,2 di marijuana (gr. 3879,129 di principio attivo dal quale potevano ricavarsi n. 155207,6 dosi medie singole) e gr. 4004 di cocaina gr. 3084,7 di principio attivo dal quale potevano ricavarsi n. 20575 di dosi medie singole).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato CARDONE Vincenzo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4 e art. 80, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 19502,2 di marijuana (gr. 3879,129 di principio attivo dal quale potevano ricavarsi n. 155207,6 dosi medie singole) e gr. 4004 di cocaina gr. 3084,7 di principio attivo dal quale potevano ricavarsi n. 20575 di dosi medie singole).

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa sanzioni penali infrazioni riguardanti la canapa importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE VINCENZO nato a NAPOLI il 21/10/1987 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CARDONE Vincenzo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4 e art. 80, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 19502,2 di marijuana (gr. 3879,129 di principio attivo dal quale potevano ricavarsi n. 155207,6 dosi medie singole) e gr. 4004 di cocaina gr. 3084,7 di principio attivo dal quale potevano ricavarsi n. 20575 di dosi medie singole).

2. Con memoria successivamente depositata, la difesa ha rassegnato motivi aggiunti, contestato la valutazione dell'ufficio preposto all'esame preliminare dei ricorsi e chiedendo la restituzione degli atti al presidente anche per la valutazione dell'assegnazione ad altra sezione.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari -ampi .DEPOSITATA I IN CANCELLER