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Ordinanza — n. 31734/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for drug possession due to preclusion of merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31734/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alessandro Aprea's appeal inadmissible regarding the merits of his drug possession conviction. Aprea challenged the appellate court's reduction of his sentence based on a plea agreement, arguing for a different outcome on the substantive issues. The court ruled that under the relevant procedural code, agreeing to a specific sentence precludes the defendant from contesting other substantive grounds in a subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.: When a defendant agrees to a specific sentence in a plea procedure, they simultaneously waive all other substantive appeal grounds, rendering any subsequent challenge to those merits inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement preclusion drug possession sentencing appellate waiver procedural inadmissibility substantive merits waiver alleggerimento della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.
L'imputato APREA Alessandro, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod.
Art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.
Art. 616, c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589
(Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).
C. Cos. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cos. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 01/02/1996 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato APREA Alessandro, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di 8 stecche di hashish del peso di gr. 9,26).

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Questa Corte di legittimità ha già precisato che la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma sopra richiamata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, a eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.

Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio, frutto dell'accordo ratificato dal giudice, o ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cos. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari Ciampi , DEPOSITATA I