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Ordinanza — n. 31733/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31733/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31733/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/08/1984 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CASTELLO. Vincenzo, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del GUP del Tribunale di Nola di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31733/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato CASTELLO. Vincenzo, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del GUP del Tribunale di Nola di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti sanzione penale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/08/1984 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CASTELLO. Vincenzo, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del GUP del Tribunale di Nola di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), anche con riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte, gli argomenti svolti nella sentenza apparendo del tutto coerenti con i principi più volte affermati in sede di legittimità (cfr., quanto alla ipotesi di cui all'art. 73, c.5, d.P.R. 309/90, sul punto, sez. 4 .n. 40720 del 26/4/2017, Nafia e altri, Rv. 270767; sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562; n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro, Rv. 273823).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari Ci m i ,?>1 1,(cee_frleìrte_c_e, L-2 C13i N c A Nr.:17----cSEILTLAERTillA i 1 3 AB