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Ordinanza — n. 31732/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31732/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31732/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFO ARMANDO nato a NAPOLI il 05/06/1979 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CRISAFO Armando ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del GUP del Tribunale di Noia di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 73, c. 1 e 80, c. 2, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di più panetti di cocaina, dai quali era possibile ricavare rispettivamente, n. 5380, 5400, 3990, 5300 e 4770 dosi medie singole).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFO ARMANDO nato a NAPOLI il 05/06/1979 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CRISAFO Armando ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del GUP del Tribunale di Noia di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 73, c. 1 e 80, c. 2, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di più panetti di cocaina, dai quali era possibile ricavare rispettivamente, n. 5380, 5400, 3990, 5300 e 4770 dosi medie singole).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche . al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al giudizio di bilanciamento delle aggravanti con le generiche, sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ma4iajCiampi -‘) C-