Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate reasoning on sentencing discretion and lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fall Kabirou inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a reduced sentence based on his living conditions, but the appellate court had already provided sufficient reasoning regarding the pre-accusatory life and the gravity of the conduct. The Supreme Court upheld the lower court's decision, citing established case law that limits the requirement for detailed sentencing motivation when the penalty is near the minimum or average statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the appellate court has adequately motivated the refusal of generic mitigating circumstances and the confirmation of the penalty, as the judge of merit retains exclusive discretion in sentencing choices within the statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL KABIROU nato il 10/12/1994 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; h Motivi della decisione 1. Fall Kabirou ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 27 novembre 2018 in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Torino il giorno 11 gennaio 2018 (capo 1); in ordine al reato di cui all'art.337 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt.582,585 e 576 n.1 cod. pen. (capo 3) commessi in Torino il 14 aprile 2018. L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa riduzione della pena in considerazione delle condizioni di vita dell'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche e di confermare la sanzione irrogata dal giudice di primo grado in considerazione della vita anteatta, della gravità della condotta oggetto di valutazione, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401;
Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Arnnuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luQilo 2021 Il C igliere 'stensore Il Presid