Ordinanza — n. 31730/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNUCCIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/03/1983 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA • 1. L'imputato MANNUCCIA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la eakkm..A sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di 13fiQltb ha applicato al predetto una pena concordata per il 'reato di cui agli artt. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata riqualificazione del reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 73, c. 5„ d.P.R. 309/90, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNUCCIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/03/1983 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA • 1. L'imputato MANNUCCIA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la eakkm..A sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di 13fiQltb ha applicato al predetto una pena concordata per il 'reato di cui agli artt. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata riqualificazione del reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 73, c. 5„ d.P.R. 309/90, come tale, però, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari4 Ciampi g?Potp_a/Le-62-,-",-02 -2 i TA TA , I