Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for impermissible grounds, specifically complaining about facts without critical analysis of the lower court's reasoning. The defense argued that the preliminary review office misvalued the case, but the court found this constituted a mere doglianza in fact rather than a substantive legal challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based on complaints regarding facts without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALMUSI DONATA nato a VIGNOLA il 16/08/1971 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata MALMUSI Donata, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, c.5, d. Igs. N. 286/1998 e all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90.
2. Con memoria successivamente depositata, la difesa ha contestato la valutazione dell'ufficio preposto all'esame preliminare dei ricorsi, chiedendo la restituzione degli atti al presidente per l'ulteriore corso.
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria C hDEPOSr rA IN CANCELLER