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Ordinanza — n. 31726/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31726/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31726/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SERGIO nato a CUNEO il 28/06/1938 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRO; Motivi della decisione 1. Pellegrino Sergio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo il 7 marzo 2017 in ordine al reato di cui agli artt.41 e 589, commi 1,2 e 4 cod. pen. commesso in Cuneo il 15 marzo 2016.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente prove acquisite illegalmente gravi addebiti penali responsabilità per i danni ambientali allegazioni di persecuzione contraddittorie violazione della sfera privata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SERGIO nato a CUNEO il 28/06/1938 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRO; Motivi della decisione 1. Pellegrino Sergio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo il 7 marzo 2017 in ordine al reato di cui agli artt.41 e 589, commi 1,2 e 4 cod. pen. commesso in Cuneo il 15 marzo 2016.

L'esponente lamenta , con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione ed insufficienza degli elementi valorizzati al fine di sostenere un giudizio di colpevolezza, deducendo che la Corte di Appello ha trascurato una serie di risultanze istruttorie (planimetria, testimonianza di Martini Rocco, origine dei segni di strisciatura presenti sull'auto della coimputata, il buco cognitivo per spiegare le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, la telefonata ricevuta dalla Nappi negli attimi precedenti il sinistro) che avrebbero consentito di accreditare la diversa ricostruzione del sinistro fornita dalla difesa dell'imputato; con un secondo motivo deduce mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della sentenza del Giudice di Pace di Cuneo con cui è stata ritenuta dubbia la prova che il Pellegrino non si fosse arrestato allo stop; con un terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione laddove nella sentenza si precisa che il giudice di primo grado avrebbe concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché l'erronea indicazione della data della sentenza.

2. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al primo motivo di ricorso, occorre ricordare che non è nei poteri della Corte di Cassazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale, con motivazione peraltro del tutto immune da manifesta illogicità. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la censura non si confronta compiutamente con la motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag.6 e difetta, per tale ragione, di specificità.

Nella sentenza impugnata è, infatti, presente congrua motivazione delle ragioni per le quali il giudice penale ha ritenuto irrilevante la pronuncia del Giudice di Pace, segnatamente l'omessa ricostruzione tecnica della dinamica del sinistro previo riconoscimento dell'appartenenza ai giudici civili e penali di tale compito. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che il diniego della non menzione non ha formato oggetto di specifica censura in sede di appello, l'inciso indicato dal ricorrente non appartiene ad un punto della decisione; inoltre, con riguardo alla data della sentenza, di essa fa fede il verbale , di udienza e si tratta, comunque, di errore materiale che non determina vizio di vi nullità della pronuncia deducibile dinanzi alla Corte di legittimità (Sez. 3, n.36616 del 07/06/2019, Moretti, Rv. 27761401).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il onsiglie estensore Il Pre ide