Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning for generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Fossati's appeal inadmissible, confirming the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly denied it based on the defendant's extensive criminal history. The supreme court upheld this decision, citing established jurisprudence that requires specific reasoning when denying mitigation in cases with prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285; Art. 707 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is permissible when the defendant has a history of prior convictions, provided the lower court offers congruent reasoning based on established case law regarding sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSSATI LUIGI nato a CHIVASSO il 27/07/1984 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Fossati Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 2 febbraio 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo A) ed all'art.707 cod. pen. (capo B)commesso in Chivasso il 1 agosto 2016. L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della vita anteatta connotata da plurimi precedenti anche specifici, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).
Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 I Il o s lieré estensore Il Presidente genia er ao Francesco ri.jf Ciampi / " kji