Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances and minor drug trafficking qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints about the denial of generic mitigating circumstances and the qualification of the offense. The appellate court had properly reasoned its decision based on established case law regarding the discretion in sentencing and the specific indicators of the crime's minor nature. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 DPR 309/1990; Art. 73 comma 5 T.U. Stup. e 81 comma 2 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellate court has congruently motivated the refusal of generic mitigating circumstances and the determination of the crime's minor nature based on established case law and a comprehensive evaluation of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACCO CESARE nato a ASTI il 11/06/1968 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della deciisione 1. Saracco Cesare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione della pena la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 27 maggio 2020 in ordine al reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per detenzione di gr.522,879 di cocaina (n.2808 dosi medie singole) commesso in Monale e Asti il 30 aprile 2019 (capo A); nonché in ordine al reato di cui all'art.73, comma 1, T.U.
Stup. e 81, comma 2, cod. pen. per cessioni di cocaina tra il 12 gennaio 2019 ed il 29 aprile 2019 (capo B) . L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego di qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup.
2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015„ Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 1:33 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena. Con riguardo alla qualificazione dei fatti come di lieve entità, la Corte ha sottolineato gli indici della reiterazione (risultano contestate centinaia di cessioni presso l'abitazione) e le modalità organizzative per escludere, in conformità ai princìpi interpretativi espressi dalla Corte di legittimità (Sez.
U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), sulla base di una valutazione «complessiva» del caso concreto, la sussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il Crlierestensore Il Prei ,énte nia •?-r ao Francesc Fj