Ordinanza — n. 31722/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEHMOOD NASIR nato il 01/01/1977 IMRAN MEHDI nato il 15/01/1980 avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati MEHMOOD Nasir e IMRAN Mehdi hanno proposto ricorsi con medesimo atto e difensore avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31722/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati MEHMOOD Nasir e IMRAN Mehdi hanno proposto ricorsi con medesimo atto e difensore avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEHMOOD NASIR nato il 01/01/1977 IMRAN MEHDI nato il 15/01/1980 avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati MEHMOOD Nasir e IMRAN Mehdi hanno proposto ricorsi con medesimo atto e difensore avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90.
2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essère dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale si è contestata la assenza di motivazione in ordine alla determinazion della pena, non deducibilie ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari ampi P/re- !DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3