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Ordinanza — n. 31721/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing order for lack of motivation argument not admissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31721/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged a sentencing order based on a lack of motivation regarding an agreement. The appellant argued the court failed to explain how the agreement was incorporated, but this ground was deemed non-justifiable under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing order is inadmissible if the grounds contest the absence of motivation for incorporating an agreement, as such arguments are not justifiable under the specified procedural provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing order lack of motivation procedural admissibility incorporation of agreement procedural costs criminal procedure code modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c.
Art. 444 cod. proc. pen.
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la assenza di motivazione in ordine al recepinnento dell'accordo, non deducibilie ai sensi dell'art.
Art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen.
pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la assenza di motivazione in ordine al recepinnento dell'accordo, non deducibilie ai sensi dell'art. 448 co.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la assenza di motivazione in ordine al recepinnento dell'accordo, non deducibilie ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBELKHIRI MONDHER nato il 13/06/1993 avverso la sentenza del 12/06/2020 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ELBELKHIRI Mondher ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la assenza di motivazione in ordine al recepinnento dell'accordo, non deducibilie ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presiú Gabriella Cappello Francesdp Mpia Ciampi vDEPOSITATA IN CANCELLERIA iil. ,3 AGO 2021 11