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Ordinanza — n. 31720/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds not permitted for plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Belmonte Erasmo inadmissible without formalities. The appellant challenged a plea bargain sentence for a crime committed in Matera, citing violations of the code of criminal procedure regarding motivation and criminal responsibility. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded and not permitted under specific provisions because the underlying sentence resulted from a plea bargain proposed after August 3, 2017.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences proposed after August 3, 2017, are inadmissible for manifestly unfounded grounds unrelated to the expression of the defendant's will or legal qualification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence manifestly unfounded grounds code of criminal procedure post-2017 plea bargain esame di merito accertamento inesatto dei fatti accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Belmonte Erasmo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Belmonte Erasmo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELMONTE ERASMO nato a MATERA il 22/06/1970 avverso la sentenza del 29/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERA Cl—ato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAI 4., Motivi della decisione 1. Belmonte Erasmo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Matera il 30 novembre 2019. L'esponente lamenta l'inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in merito alla responsabilità penale dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati (si confronti la richiesta di applicazione di pena concordata) e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448,, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci o il 14 luglio 2021 Il igliere estensore Il Pre ident