Ordinanza — n. 31719/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAROSA SALVATORE nato a NAPOLI il 25/10/1992 CARUSO PASQUALE nato a NAPOLI il 12/01/1988 avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD(iato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Bellarosa Salvatore e Caruso Pasquale hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Caivano il 29 gennaio 2021. L'esponente difensore lamenta , con unico atto per entrambi gli imputati, violazione degli artt.444, comma 2, 129 e 178 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 31719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAROSA SALVATORE nato a NAPOLI il 25/10/1992 CARUSO PASQUALE nato a NAPOLI il 12/01/1988 avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD(iato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Bellarosa Salvatore e Caruso Pasquale hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Caivano il 29 gennaio 2021. L'esponente difensore lamenta , con unico atto per entrambi gli imputati, violazione degli artt.444, comma 2, 129 e 178 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento.
2. I ricorsi sono inammissibili. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il igliere estensore Il Pre idente genia errao Francesco ia