Ordinanza — n. 31718/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTEGA OVALLE JAIRON SEBASTIAN(CUO4XB32B) nato il 24/03/1996 avverso la sentenza del 05/01/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ORTEGA OVALLE Jairon Sebastian ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31718/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ORTEGA OVALLE Jairon Sebastian ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTEGA OVALLE JAIRON SEBASTIAN(CUO4XB32B) nato il 24/03/1996 avverso la sentenza del 05/01/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ORTEGA OVALLE Jairon Sebastian ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la parte ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art. 448 co. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco Ciampi EPOS i AT/ 1r4 CANCELLERIA