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Ordinanza — n. 31717/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31717/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for multiple offenses, claiming violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lack of reasoning regarding the base penalty. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded and not permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure for judgments issued after August 3, 2017, as the alleged defects did not pertain to the expression of the defendant's will or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and not permitted for plea bargain judgments post-2017, as such defects do not affect the expression of the defendant's will.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded plea bargain sentence Art. 448 c.p.p. court costs and fine massima inquisitoria ritardo ingiustificato dell'azione penale carcerazione preventiva ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Ungaro Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Ungaro Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGARO MASSIMO nato a TARANTO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 05/02/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ungaro Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ravenna il 27 aprile 2019, in concorso con altri il 3 maggio 2019, in concorso con altri in data antecedente il 2 giugno 2019, in concorso con altri in data antecedente il 24 maggio 2019, in concorso con altri in data 1 giugno 2019, il 2 giugno 2019, in concorso con altri nei mesi di aprile, maggio, giugno 2019, il 5 aprile, il 12 aprile, il 13 aprile ed il 18 aprile 2019, in concorso con altri il 13 aprile, 2 maggio e 5 maggio 2019, in data 1 giugno 2019, in data antecedente al 14 aprile 2019.

L'esponente lamenta l'inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in merito alla pena base applicata.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati (si confronti la richiesta di applicazione di pena concordata) e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 1:3 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il C. .. q iere .tensore Il Pre nte . ..I.n a " :r ao n FrancescØ éria Ciampi iii‘ . V I