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Ordinanza — n. 31716/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because defendant waived substantive issues during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Martelli inadmissible without formalities. The defendant had previously entered into a plea agreement where he waived all substantive appeal grounds except those regarding the sentence itself. The court ruled that re-litigating issues already covered by the waiver violates the procedural preclusion established for agreed penalty settlements.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 599 bis cod. proc. pen.: In proceedings for agreed penalty settlement, the defendant's waiver of substantive appeal grounds precludes re-litigation of those issues in the Court of Cassation.

Parole chiave

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agreed penalty settlement waiver of appeal grounds procedural preclusion Court of Cassation inadmissible appeal plea agreement substantive issues traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
L'imputato MARTELLI Cristian, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dell'o' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589
(Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dell'o' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI CHRISTIAN (CUI 060WBPI) nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/09/2000 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato MARTELLI Cristian, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 538 di cocaina occultata all'interno del vano passaruota anteriore destro dell'autovettura dal medesimo condotta.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Questa Corte di legittimità ha già precisato che la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma sopra richiamata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, a eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.

Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio, frutto dell'accordo ratificato dal giudice, o ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dell'o' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna: ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco ria Ciampi DEPOS.I