Ordinanza — n. 31715/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ìbk, OSSERVA 1. L'imputato COVELLI Claudio, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale di Crotone, con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, c. 4, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31715/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato COVELLI Claudio, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale di Crotone, con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, c. 4, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ìbk, OSSERVA 1. L'imputato COVELLI Claudio, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale di Crotone, con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, c. 4, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 lett.
g) d.P.R. 309/90 in relazione al capo A) e confermato nel resto.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica 'delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari 'ampi ?DEPOSITATA IN CANCE-I