Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelkarim Elbatouli inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for tax evasion but failed to provide critical arguments analyzing the reasoning of the lower court decisions. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on factual grievances without a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBATOULI ABDELKARIM nato il 04/10/1971 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ELBATOULI Abdelkarim, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Crotone, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ilna i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esbnero (cfr. C. ICost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Marid cJampi 5171: 3-0S1TATA IN CANCELLERIA 13 AGO ,2021 IL