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Ordinanza — n. 31713/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERINI CARLO nato a CANOLO il 30/10/1968 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Merini Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Genova il 30 settembre 2015 in ordine al reato di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7 , d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Genova il 5 febbraio 2014. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena, avendo i giudici di merito negato rilievo alla confessione resa dall'imputato nonostante la prova della sua responsabilità fosse incerta.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, come detto, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori testimone a carico carenza di credibilità oggettiva tempo di presenza obbligo di comparizione all'udienza assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERINI CARLO nato a CANOLO il 30/10/1968 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Merini Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Genova il 30 settembre 2015 in ordine al reato di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7 , d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Genova il 5 febbraio 2014. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena, avendo i giudici di merito negato rilievo alla confessione resa dall'imputato nonostante la prova della sua responsabilità fosse incerta.

2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato una riduzione di pena, mediante analitico richiamo della sua condotta concomitante e susseguente al reato e sottolineatura del fatto che solo in limine litis, dopo aver fornito una ricostruzione falsa dei fatti, l'imputato ha ritenuto di ammettere l'addebito. Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101;

Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Arnnuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, come detto, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il iglierg estensore Il Pre id te enia er ao FrancescØ Mffria Ciampi D