Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to factual complaints lacking critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Touate Zakaria and Infante Samantha inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged a conviction for multiple offenses under Article 73, paragraph 4, of D.P.R. 309/90, but their complaints were deemed to focus on factual disputes rather than a critical analysis of the lower court's reasoning. The court rejected the appeals because the grievances concerned the sentencing treatment, which was justified by coherent legal arguments aligning with Article 133 of the Penal Code and established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Appeals are inadmissible if they consist of factual complaints without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, particularly when they concern the sentencing treatment justified by coherent legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOUATE ZAKARIA nato il 06/11/1981 INFANTE SAMANTHA nato a GENOVA il 13/08/1986 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati TOUATE Zakaria e INFANTE Samantha hanno proposto ricorsi, con distinti atti e proprio difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per più ipotesi di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della . decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 2487:37; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. C:ost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M4rta Ciampi EPOS1TATA y IN CANCELLERIA 1