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Ordinanza — n. 31711/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints lacking critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31711/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Pellegrino inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the appellate court failed to recognize the minor nature of the offense and improperly evaluated preliminary review documents. The court rejected these claims because the grievances were based on factual disputes rather than a necessary critical analysis of the reasoning provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on factual complaints that do not stem from a necessary critical analysis of the arguments underpinning the challenged decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual complaints critical analysis Code of Criminal Procedure Cassation review dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in parte manifestamente infondati, con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr., sul relativo onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018
274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO MARIO nato a CROTONE il 05/08/1990 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PELLEGRINO Mario, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Crotone, con la quale il predetto è stato condannato per più ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90.

2. Con memoria successivamente depositata, la difesa ha contestato la valutazione dell'ufficio preposto all'esame preliminare dei ricorsi„ chiedendo la restituzione degli atti al presidente per l'ulteriore corso.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in parte manifestamente infondati, con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr., sul relativo onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mar Ciampi _7e>vt,e,eeArq7;,,e--(2(2) DEPOSITATA IN CANCELLERIA _ 1 3 AGO