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Ordinanza — n. 31709/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31709/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31709/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFOSSE REGINALDO nato in BELGIO il 06/08/1963 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Delfosse Reginaldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 27 settembre 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c e 2-bis, d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31709/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

Parole chiave

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Repubblica del Sudafrica caso poco grave competenza secondo il regolamento Dublino mancanza di disciplina ritardo ingiustificato dell'azione penale perseguimento penale per diffamazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFOSSE REGINALDO nato in BELGIO il 06/08/1963 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Delfosse Reginaldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 27 settembre 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c e 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Mogliano il 15 maggio 2016. L'esponente lamenta che i giudici abbiano illogicamente ritenuto inattendibile la sua versione dei fatti, tendente a dimostrare di essersi recato in un vicino bar per consumare sostanze alcoliche dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro e prima dell'arrivo dei Carabinieri, sul presupposto che non si fosse preoccupato di rimuovere il veicolo dopo l'incidente e che lo stato di alterazione non sarebbe stato rilevato ove l'assunzione di alcolici fosse avvenuta appena mezz'ora prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Con memoria del 7 giugno 2021 il difensore ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale, con motivazione peraltro immune da manifesta illogicità.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il .asig-I-it re e nsore Il Pr,esi nte la S rao Franceséo ria Ciampi C;, ,Try'