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Ordinanza — n. 31708/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31708/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31708/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOPIEDI ANTONIO nato a CROTONE il 26/09/1968 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ciccopiedi Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone il 18 dicembre 2017 in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.,309 commesso in Crotone il 10 settembre 2016, con recidiva reiterata infraquinquennale. L'esponente lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione con argomentazione logico-giuridica del compendio probatorio, essendosi elaborata una sorta di presunzione sfavorevole in danno dell'imputato e travisamento dei fatti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurinnis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cocl.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente partecipazione al reato testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori responsabilità disciplinare gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOPIEDI ANTONIO nato a CROTONE il 26/09/1968 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ciccopiedi Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone il 18 dicembre 2017 in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.,309 commesso in Crotone il 10 settembre 2016, con recidiva reiterata infraquinquennale. L'esponente lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione con argomentazione logico-giuridica del compendio probatorio, essendosi elaborata una sorta di presunzione sfavorevole in danno dell'imputato e travisamento dei fatti.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurinnis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cocl.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 Il ce : liere este Asore Il Pr 'dente Serra Frances Ma 'a Ciampi n C-7-7— .! DEPOSITA TA