Ordinanza — n. 31707/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGIA ROSARIO nato a PALERMO il 27/04/1964 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PERUGIA Rosario, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di Kg. 3,7 circa di hashish, suddivisi in 37 panetti; gr. 14 circa di marijuana e gr. 6,64 circa di cocaina, suddivisa in due involucri).
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31707/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato PERUGIA Rosario, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di Kg. 3,7 circa di hashish, suddivisi in 37 panetti; gr. 14 circa di marijuana e gr. 6,64 circa di cocaina, suddivisa in due involucri).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGIA ROSARIO nato a PALERMO il 27/04/1964 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PERUGIA Rosario, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di Kg. 3,7 circa di hashish, suddivisi in 37 panetti; gr. 14 circa di marijuana e gr. 6,64 circa di cocaina, suddivisa in due involucri).
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3; c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), anche con riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte, gli argomenti svolti nella sentenza apparendo del tutto coerenti con i principi più volte affermati in sede di legittimità (cfr., quanto alla ipotesi di cui all'art. 73, c.5, d.P.R. 309/90, sul punto, sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafía e altri, Rv. 270767; sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562; n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro, Rv. 273823).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari lampi ADEPOSITATA - IN CANCELLERIA 13 AGO 2021 11_,