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Ordinanza — n. 31705/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31705/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31705/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATO LORENZO nato a VICENZA il 22/04/1985 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CURATO Lorenzo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Vicenza di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31705/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata violazione semplice della LCStr infrazione alle norme della circolazione abuso di alcol guida nonostante revoca della patente sanzione penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATO LORENZO nato a VICENZA il 22/04/1985 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CURATO Lorenzo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Vicenza di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett.

c) e 2-bis, codice strada.

2. Con memoria successivamente depositata, la difesa ha contestato la valutazione dell'ufficio preposto all'esame preliminare dei ricorsi, chiedendo la restituzione degli atti al presidente per l'ulteriore corso.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco ia Ciampi DEPOSITAlik IN CANCELLERIA i An