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Ordinanza — n. 31704/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31704/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31704/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAFA CHUKWUMA nato il 26/02/1996 DAVID NAGBAMA nato il 15/06/1988 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Safa Chukwuma e David Nagbama hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale , previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia all'esito di rito abbreviato il 23 aprile 2020 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73 T.U.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La determinazione di escludere la circostanza attenuante disciplinata dall'art.62 n.4 cod. pen. è stata motivata facendo riferimento al metodo professionale e sistematico della condotta, sostanziatasi in centinaia di cessioni idonee a produrre un reddito illecito tutt'altro che minimale, in piena coerenza con quanto indicato nella motivazione della pronuncia Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 27949901, in cui si legge che «la relativa verifica dovrà avere ad oggetto..., non già l'astratta considerazione della natura giuridica del bene protetto, bensì il grado di effettiva offensività del fatto nel caso concreto» e «purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso».

Parole chiave

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difesa penale risposta alla petizione accusa penale diritto a un ricorso effettivo legittimazione ad agire istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAFA CHUKWUMA nato il 26/02/1996 DAVID NAGBAMA nato il 15/06/1988 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Safa Chukwuma e David Nagbama hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale , previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia all'esito di rito abbreviato il 23 aprile 2020 in ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73 T.U.

Stup. commesso in più occasioni in Ponte Buggianese tra il mese di gennaio 2018 ed il 20 febbraio 2019. Con riferimento all'imputato Safa Chukwunna, è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte territoriale trascurato gli elementi positivi sottoposti al suo esame dalla difesa ed avere valutato negativamente l'esercizio della facoltà di non rispondere. Con riferimento all'imputato David Nagbama, è dedotto il vizio di motivazione con riferimento all'art.62 n.4 cod. pen., considerato che a seguito di una recente sentenza delle Sezioni Unite non occorre considerare la complessiva condotta contestata ma i singoli episodi di cessione, nel caso in esame concretati da cessioni per corrispettivi di 20-30 euro.

2. I ricorsi sono inammissibili. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato Safa Chukvvunna le attenuanti generiche, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv., 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

3. La determinazione di escludere la circostanza attenuante disciplinata dall'art.62 n.4 cod. pen. è stata motivata facendo riferimento al metodo professionale e sistematico della condotta, sostanziatasi in centinaia di cessioni idonee a produrre un reddito illecito tutt'altro che minimale, in piena coerenza con quanto indicato nella motivazione della pronuncia Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 27949901, in cui si legge che «la relativa verifica dovrà avere ad oggetto..., non già l'astratta considerazione della natura giuridica del bene protetto, bensì il grado di effettiva offensività del fatto nel caso concreto» e «purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 u 5 TATA Ao !Here :stensore Il Prsis ente i. CANCELLERIA utro i. Se r o Francesco a Ci nn i l 3 AGO 20