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Ordinanza — n. 31702/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31702/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31702/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZOLO SERGIO nato a BRINDISI il 16/07/1959 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PIROZZOLO Sergio, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella del GUP del Tribunale di Brindisi, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna del predetto per traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina di quantità indeterminata e pari al valore commerciale di euro 46.800,00.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga infrazione grave alla lstup tossicodipendenza importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZOLO SERGIO nato a BRINDISI il 16/07/1959 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PIROZZOLO Sergio, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella del GUP del Tribunale di Brindisi, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna del predetto per traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina di quantità indeterminata e pari al valore commerciale di euro 46.800,00.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a . base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Quanto, poi, alla valutazione degli elementi indiziari a carico, deve rilevarsi che correttamente i giudici di merito hanno operato una prima valutazione dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa, procedendo quindi all'esame globale di quegli stessi elementi ritenuti (cfr. sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056) e risolvendo l'eventuale ambiguità dei singoli elementi in una visione unitaria che ha consentito di attribuire il fatto all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, dunque, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605).

Peraltro, va pure ribadito che, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, c. 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (cfr. sez. 1 n. 42993 del 25/9/2008, Pipa, Rv. 241826; principio ripreso anche più di recente: cfr. sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile Francesco, Rv. 278237, in cui si è precisato che, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa; sez. 4, n. 2132 del 12/1/2021, Maggio Calogero, Rv. 280245, in cui si è affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco Mafia Ciampi yr,t734abag2fér..-e-S2r, - gi7POv SITATA fN CAN