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Ordinanza — n. 31701/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31701/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31701/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODDA LUCIANA nato a CAGLIARI il 05/09/1974 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata PODDA Luciana, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del GUP del Tribunale di Oristano di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. n. 115/2002, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 31701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata PODDA Luciana, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del GUP del Tribunale di Oristano di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. n. 115/2002
L'imputata PODDA Luciana, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del GUP del Tribunale di Oristano di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODDA LUCIANA nato a CAGLIARI il 05/09/1974 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata PODDA Luciana, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del GUP del Tribunale di Oristano di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in parte manifestamente infondati, con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr., sul relativo onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678), che risulta congruamente giustificato dai giudici del merito.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente G briella Cappello Francesco Maria ICimpi rt:,kPOSTATA ,IN C