Italian court dismisses appeal against agreed sentence as procedural waiver bars re-litigation of merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Calignano's appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5, bis of the Code of Criminal Procedure. Calignano challenged a reduced sentence agreed upon with the prosecutor for drug possession and confiscation of seized funds. The court ruled that the agreement procedure precludes re-examining substantive issues already waived by the defendant, leaving only procedural validity or general applicability of law open.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The agreement procedure for sentencing precludes the re-litigation of substantive issues waived by the defendant, rendering appeals on merits inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIGNANO GIOVANNI nato a NARDO il 24/06/1989 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CALIGNANO Giovanni, con difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Lecce per i reati di cui all'art. 73, c. 4, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di Kg. 2.882,51 di hashish) e all'art. 697 cod. pen, confermando anche la statuizione relativa alla confisca del denaro sequestrato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., essendo rimasta ingiustificata la sua provenienza.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Questa Corte di legittimità ha già precisato che la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma sopra richiamata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, a eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.
Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio, frutto dell'accordo ratificato dal giudice, o ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, Nwagwu ed altro, Rv. 228589).
Lo stesso, quanto alla confisca, rispetto alla quale il ricorrente ha del tutto omesso di considerare che la stessa è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. rispetto a un reato per il quale essa è consentita e alla stregua della mancata giustificazione della provenienza della somma sequestrata.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco Ciampi t 'DEPOSIT