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Ordinanza — n. 31699/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31699/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31699/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILICETTI ALDO nato a COSENZA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Filicetti Aldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Cosenza il 10 giugno 2020 in ordine al reato di cui all'art.590 cod. pen. commesso in Cosenza il 3 marzo 2016.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza allegazioni di persecuzione contraddittorie azione di responsabilità colpa concomitante responsabilità penale dei minori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILICETTI ALDO nato a COSENZA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Filicetti Aldo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Cosenza il 10 giugno 2020 in ordine al reato di cui all'art.590 cod. pen. commesso in Cosenza il 3 marzo 2016.

L'esponente lamenta , con un primo motivo, violazione degli artt.530 e 533 cod. proc. pen. in ordine all'onere probatorio e alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio per avere i giudici di merito sovvertito l'onere probatorio affermando che le prove acquisite non avevano escluso che il fatto delittuoso fosse avvenuto ed onerando, conseguentemente, la difesa della prova negativa che la frattura fosse stata causata dal calcio sferrato in aria dal Filicetti nel tentativo di allontanare i cani l'uno dall'altro; con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento del compendio probatorio ed inosservanza dell'art.192 cod. proc. pen. in quanto la decisione si fonda su una risultanza probatoria inesistente, ossia la circostanza che la testimonianza e la consulenza portate a discarico sono state elencate tra gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, e non fornisce adeguata motivazione al giudizio per cui le lesioni fossero da ascrivere al calcio dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. Nel ricorso viene, infatti, fornita una lettura parziale della ampia e completa motivazione, trascurandosi le risultanze istruttorie, quali la testimonianza di Basile Girolamo, che è stata considerata prova attendibile del fatto contestato, e la consulenza tecnica di parte civile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021 DEPOSITA TA IN CANCELLERIA ensore Il Prie id nte rao Francesc