Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31649/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31649/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31649/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONORCHIO PAOLO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 05/11/2020, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 09/07/2019, nei confronti di MONORCHIO Paolo Antonio, in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata, ricettazione ed illecita detenzione di armi a lui ascritti in concorso, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Propone ricorso per cassazione il MONORCHIO, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità (per l'inidoneità del riconoscimento operato dalla parte civile, ritenuta inattendibile, per la scarsa valenza indiziante degli altri elementi a carico e per la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dei testi a discarico), nonché per la misura del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, le doglianze compendiate nel primo motivo di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi da un lato in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), peraltro non connotate da un adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, e, d'altro lato, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza della vittima identificazione credibile alibi indizio testimone a carico prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Nella consapevolezza di dover adeguatamente motivare la propria espressa condivisione dello scostamento dai minimi edittali deciso dal primo giudice, la Corte d'Appello ha richiamato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONORCHIO PAOLO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 05/11/2020, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 09/07/2019, nei confronti di MONORCHIO Paolo Antonio, in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata, ricettazione ed illecita detenzione di armi a lui ascritti in concorso, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Propone ricorso per cassazione il MONORCHIO, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità (per l'inidoneità del riconoscimento operato dalla parte civile, ritenuta inattendibile, per la scarsa valenza indiziante degli altri elementi a carico e per la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dei testi a discarico), nonché per la misura del trattamento sanzionatorio.

Con memoria ritualmente depositata, i difensori illustrano i motivi qui da ultimo richiamati, insistendo per la trattazione del ricorso nella Sezione ordinaria. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, le doglianze compendiate nel primo motivo di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi da un lato in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), peraltro non connotate da un adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, e, d'altro lato, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

In particolare, in relazione al riconoscimento operato dalla persona offesa e all'attendibilità di quest'ultima, la motivazione della Corte territoriale - lungi dal poter essere definita "apparente", come sostenuto in ricorso - ha valorizzato una serie di elementi trascurati dalla difesa, costituiti dal fatto che la donna riconobbe immediatamente il rapinatore (poi identificato nel MONORCHIO) come uno dei soggetti che aveva sostato nei pressi della tabaccheria: indicazione sviluppata in termini assai significativi dagli investigatori, essendo emerso dai filmati che il soggetto in questione era vestito allo stesso modo del rapinatore, indossando tra l'altro una maglietta sgualcita sul lato posteriore che il MONORCHIO: ovvero proprio il capo che questi indossava nelle ore successive alla rapina (cfr. pagg. 8-9-11 della sentenza).

Tale circostanza, unitamente alla pregressa conoscenza del MONORCHIO da parte della persona offesa (per via di un alterco in epoca risalente) e al fatto che ella ebbe a notare gli occhi, le sopracciglia ecc. nonostante il travisamento (perché il rapinatore le si era avvicinato puntandole il fucile a canne mozze), ha indotto la Corte territoriale - tutt'altro che illogicamente, ed alla luce di una ponderata valutazione dell'attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 18) - a ritenere non decisivo il fatto che la donna non aveva riconosciuto alcuno nel primo album fotografico a lei sottoposto (cfr. pag. 19).

Allo stesso modo, le deposizioni dei testi indicati dalla difesa, ritenuti in grado di comprovare che il MONORCHIO non si trovasse presso la tabaccheria al momento dei fatti, sono stati oggetto di una compiuta analisi da parte della Corte d'Appello, che le ha ritenute inattendibili sia per le contraddizioni rilevate sulle specifiche ragioni della presenza del MONORCHIO, sugli orari ecc., sia per l'inconciliabilità delle dichiarazioni medesime con gli esiti delle indagini sul traffico telefonico (cfr. pagg. 13-16 e 23); tale iter argomentativo, del tutto immune da intrinseci profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, è stato censurato dalla difesa in termini del tutto generici, privi di un effettivo confronto con gli snodi argomentativi della Corte territoriale.

Anche le censure formulate sul trattamento sanzionatorio con il secondo motivo, riprese e sviluppate nella memoria ritualmente depositata, non possono essere condivise. Nella consapevolezza di dover adeguatamente motivare la propria espressa condivisione dello scostamento dai minimi edittali deciso dal primo giudice, la Corte d'Appello ha richiamato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cod. pen., sia le condanne precedenti e successive al fatto riportate dal MONORCHIO, ritenute tra l'altro idonee all'applicazione del trattamento recidivante, sia le particolari connotazioni della condotta (cfr. pag. 31 della sentenza: "rapina con fucile a canne mozze reiteratamente puntato alla testa della vittima proprio da parte dell'imputato") anche in relazione all'entità del danno arrecato (valori sottratti per 12.000 euro).

Si tratta di un percorso argomentativo certamente idoneo ai fini che qui specificamente interessano, che non può ritenersi vulnerato dai rilievi difensivi, esposti nel secondo motivo di ricorso e nella successiva memoria, volti a sostenere il mancanza di proporzionalità della pena applicata (del tutto inconsistente appare l'altro argomento relativo alla mancata valorizzazione del fatto che il MONORCHIO non aveva portato il reato a più gravi conseguenze, pur avendo la vittima reagito afferrando il fucile e strattonando il rapinatore: non si vede, infatti, come la mancata realizzazione di ulteriori ancor più efferati delitti contro la persona possa attenuare la gravità della specifica condotta posta in essere dal ricorrente).

Nella memoria depositata in atti, la difesa censura anche la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il profilo non appare, in realtà, specificamente dedotto in ricorso: va tuttavia evidenziato che, anche sotto questo profilo, la motivazione della Corte d'Appello risulta immune da censure qui deducibili, avendo fatto riferimento alla particolare gravità del fatto concreto alla pessima biografia penale (anche per fatti successivi alla rapina), alla violazione della misura applicata, al comportamento processuale tutt'altro che collaborativo (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de1,19' ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il ,02/07/2021 Il Consigl Estensore IDEPOSìTA T1 Pr en