Ordinanza — n. 31648/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENHANI MOHAMED nato il 10/04/1984 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alie parti; udita la reiazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO: La CORTE APPELLO di BLOGNA, con sentenza in data 17/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MODENA in composizione monocratica, in data 4/10/2016 aveva condannato 3ENHANI Mohamed a pena di giustizia per il reato di ricettazione, accertato a MODENA in epoca prossima al 27/01/2015, riconoscendo le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, e qualificando il fatto ai sensi dell'art. 648 co. 2 cod. pen. 3ENHANI propone ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 co. 2 cod. pen. 3ENHANI propone ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENHANI MOHAMED nato il 10/04/1984 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alie parti; udita la reiazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO:
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BLOGNA, con sentenza in data 17/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MODENA in composizione monocratica, in data 4/10/2016 aveva condannato 3ENHANI Mohamed a pena di giustizia per il reato di ricettazione, accertato a MODENA in epoca prossima al 27/01/2015, riconoscendo le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, e qualificando il fatto ai sensi dell'art. 648 co. 2 cod. pen. 3ENHANI propone ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo: la CORTE territoriale ha argomentato in modo congruo e coerente che l'elemento psicologico del delitto di ricettazione, e non l'incauto acquisto, è emerso nel momento in cui l'imputato ha fornito una indicazione vaga sulle circostanze in occasione delle quali era entrato in possesso della bicicletta, a occultare la consapevolezza della illecita provenienza del bene. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presid te Alfredo Mantovano Lucia Imperiali ruI3‘,./v DEPOSITATA