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Ordinanza — n. 31647/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for lack of valid grounds regarding recidivism and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31647/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by FUSCO Santo inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize statutory mitigation and the application of recidivism, claiming a lack of proper reasoning. The court rejected these claims, affirming that the appellate court's decision was based on a coherent evaluation of prior criminal history and the timing of the confession, which are non-appealable factual assessments.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 595 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court provides a congruous and logical motivation regarding the denial of statutory mitigation and the application of recidivism, as such factual evaluations are non-appealable.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigation recidivism application manifest unfoundedness non-appealable facts perseguimento penale per truffa indagine per furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
FUSCO propone ricorso per cassazione, e deduce come motivi il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Art. 595 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 62 bis cod. pen
FUSCO propone ricorso per cassazione, e deduce come motivi il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO SANTO nato a MESSINA il 05/08/1974 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 12/03/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di MESSINA in data 6/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto FUSCO Santo colpevole del reato di rapina aggravata, commesso a MESSINA il 14/03/2020, ritenuta la recidiva contestata. FUSCO propone ricorso per cassazione, e deduce come motivi il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La CORTEterritoriale ha reso congrua e logica motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali del ricorrente, la non incidenza dell'ammissione di addebito, intervenuta quando il quadro probatorio a suo carico era ormai certo, e il tentativo di sviare le indagini, inducendo la moglie a denunciare falsamente il furto della vettura adoperata per compiere la rapina. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Altrettanto congrua e coerenza è la motivazione della CORTE messinea sulla recidiva, fondata, oltre che sui precedenti, sull'aver commesso un reato della stessa specie di quelli per i quali l'imputato è già stato più volte giudicato, oltre che per le modalità di consumazione del fatto per il quale è giudizio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore D E P O S T I 1 Il Presid té IN CANCELLERIA Alfr ko Mantovano Luci Imperiali PrIt I