Ordinanza — n. 31646/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARCIDIACONO FRANCESCO nato a CATANIA il 02/10/1998 RAU ORAZIO nato a PATERNO il 13/09/1999 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAthatwavrés+Fe-rreft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31646/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARCIDIACONO FRANCESCO nato a CATANIA il 02/10/1998 RAU ORAZIO nato a PATERNO il 13/09/1999 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAthatwavrés+Fe-rreft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 18/02/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CATANIA in data 7/04/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ARCIDIACONO Francesco e RAU Orazio ciascuno a pena di giustizia per i reati di rapina e di porto di arma, commessi in provincia di CATANIA fra il 28/02 e il 1°/03/2019, riuniti per continuazione. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, riconosceva a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, e rideterminava la pena, riducendola.
ARCIDIACONO Francesco e RAU Orazio propongono ciascuno ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, e deducono come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presid nte Z. ...,, "ro , A TA , Luc Imperiali L- E i-2,U\ i