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Ordinanza — n. 31645/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31645/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31645/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO GENNARO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PISTOIA in data 27/04/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto MICILLO Gennaro colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto aggravato, commessi in varie località nel 2017, riuniti per continuazione e col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante contestata. MICILLO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento collaborativo da lui seguito nel corso del giudizio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31645/2021 — snpen · Corte di Cassazione: MICILLO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento collaborativo da lui seguito nel corso del giudizio.

Parole chiave

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cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato circostanza attenuante complicità violazione dell'obbligo di collaborare infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO GENNARO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PISTOIA in data 27/04/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto MICILLO Gennaro colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto aggravato, commessi in varie località nel 2017, riuniti per continuazione e col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante contestata. MICILLO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento collaborativo da lui seguito nel corso del giudizio.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, che punta al riconoscimento dell'attenuante evocata, possibile solo a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno alla vittima del reato, e avulso dagli altri parametri indicati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfr o Mantovano Lucia Imperiali \C" iDEPOSiTATA IN CANCELLERIA