Ordinanza — n. 31645/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO GENNARO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PISTOIA in data 27/04/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto MICILLO Gennaro colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto aggravato, commessi in varie località nel 2017, riuniti per continuazione e col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante contestata. MICILLO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento collaborativo da lui seguito nel corso del giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31645/2021 — snpen · Corte di Cassazione: MICILLO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento collaborativo da lui seguito nel corso del giudizio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO GENNARO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PISTOIA in data 27/04/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto MICILLO Gennaro colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto aggravato, commessi in varie località nel 2017, riuniti per continuazione e col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante contestata. MICILLO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento collaborativo da lui seguito nel corso del giudizio.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, che punta al riconoscimento dell'attenuante evocata, possibile solo a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno alla vittima del reato, e avulso dagli altri parametri indicati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfr o Mantovano Lucia Imperiali \C" iDEPOSiTATA IN CANCELLERIA